Art. n°
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Art. 201. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.

Dispositivo

Art. 201.

(Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti).


Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'art. 66.


Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.



Ratio Legis


Spiegazione