Art. n°
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Art. 212. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Ripartizione dell'attivo.

Dispositivo

Art. 212.

(Ripartizione dell'attivo).


Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'art. 111.


Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione, il commissario puo' distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attivita' e accertate tutte le passivita'.


Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento di diritti reali non pregiudicano le ripartizioni gia' avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'art. 112.


Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'art. 113.



Ratio Legis


Spiegazione