Art. n°
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Art. 215. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Risoluzione e annullamento del concordato.

Dispositivo

Art. 215.

(( (Risoluzione e annullamento del concordato). ))


((Se il concordato non e' eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o piu' creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi dal secondo al sesto dell'articolo 137.


Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato puo' essere annullato a norma dell'articolo 138.


Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorita' che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.))((50))


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AGGIORNAMENTO (50)


Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."



Ratio Legis


Spiegazione