Art. 226. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Denuncia di crediti inesistenti.
Dispositivo
Art. 226.
(Denuncia di crediti inesistenti).
Si applicano le pene stabilite nell'art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di societa' dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.
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Spiegazione