Art. 229. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Accettazione di retribuzione non dovuta.
Dispositivo
Art. 229.
(Accettazione di retribuzione non dovuta).
Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire mille a cinquemila.
Nei casi piu' gravi alla condanna puo' aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.
Articoli correlati nel
Legge Fallimentare
Ratio Legis
Spiegazione