Art. 234. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Esercizio abusivo di attivita' commerciale.
Dispositivo
Art. 234.
(Esercizio abusivo di attivita' commerciale).
Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato d'inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a lire mille.
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Ratio Legis
Spiegazione