Art. n°
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Art. 3. Codice proprietà industriale

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Trattamento dello straniero

Dispositivo

Art. 3.

Trattamento dello straniero


1. Ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione


di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n.


424, ovvero della Organizzazione mondiale del commercio ed ai cittadini di Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, ma che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, e' accordato, per le materie di cui al presente codice, lo stesso trattamento accordato ai cittadini italiani. In materia di nuove varieta' vegetali, il trattamento accordato ai cittadini italiani e' accordato ai cittadini di uno Stato facente parte della Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali UPOV, testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificato con Legge 23 marzo 1998, n. 110. In materia di topografie dei prodotti a ((semiconduttori)), il trattamento accordato ai cittadini italiani e' accordato ai cittadini di un altro Stato solo se la protezione accordata da quello Stato ai cittadini italiani e' analoga a quella prevista dal presente codice.


2. Ai cittadini di Stati non facenti parte ne' della Convenzione di


Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, ne' della Organizzazione mondiale del commercio, ne', per quanto attiene alle nuove varieta' vegetali, della Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali, e' accordato, per le materie di cui al presente codice, il trattamento accordato ai cittadini italiani, se lo Stato al quale il cittadino appartiene accorda ai cittadini italiani reciprocita' di trattamento.


3. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali sottoscritte


e ratificate dall'((Italia)) riconoscono allo straniero nel territorio dello Stato, per le materie di cui al presente codice, si intendono automaticamente estese ai cittadini italiani.


4. Il diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni internazionali


la registrazione in Italia di un marchio registrato precedentemente all'estero, al quale si fa riferimento nella domanda di registrazione, spetta al titolare del marchio all'estero, o al suo avente causa.


5. Ai cittadini sono equiparate le persone giuridiche di


corrispondente nazionalita'.



Ratio Legis


Spiegazione