Art. 10. Codice proprietà industriale
Stemmi
Dispositivo
Stemmi
1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni
internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonche' i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorita' competente non ne abbia autorizzato la registrazione.
2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con
significazione politica o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della registrazione, invia l'esemplare del marchio e quantaltro possa occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l'avviso, in conformita' a quanto e' disposto nel comma 4.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facolta' di
provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui sussista dubbio che il marchio possa essere contrario ((alla legge,)) all'ordine pubblico o al buon costume.
4. Se l'amministrazione interessata, o competente, di cui ai commi
2 e 3, esprime avviso contrario alla registrazione del marchio, l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.
Ratio Legis
Spiegazione