Art. n°
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Art. 13. Codice proprietà industriale

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Capacita' distintiva

Dispositivo

Art. 13.

Capacita' distintiva


((1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:


a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso


comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;


b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche


di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.))


2. In deroga al comma 1 (( . . . )) possono costituire oggetto di


registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.


3. Il marchio non puo' essere dichiarato o considerato nullo se


prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullita', il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne e' stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.


4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attivita' o


dell'inattivita' del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o ((servizio o abbia comunque)) perduto la sua capacita' distintiva.



Ratio Legis


Spiegazione