Art. 14. Codice proprietà industriale
Liceita' e diritti di terzi
Dispositivo
((Liceita' e diritti di terzi))
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa:
a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon
costume;
b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla
provenienza geografica, sulla natura o sulla qualita' dei prodotti o servizi;
c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui
diritto di autore, di proprieta' industriale o altro diritto esclusivo di terzi.
2. Il marchio d'impresa decade:
a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in
particolare circa la natura, qualita' o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e' registrato;
b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al
buon costume;
c) per omissione da parte del titolare dei controlli previsti
dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo.
Ratio Legis
Spiegazione