Art. n°
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Art. 14. Codice proprietà industriale

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Liceita' e diritti di terzi

Dispositivo

Art. 14.

((Liceita' e diritti di terzi))


1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio


d'impresa:


a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon


costume;


b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla


provenienza geografica, sulla natura o sulla qualita' dei prodotti o servizi;


c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui


diritto di autore, di proprieta' industriale o altro diritto esclusivo di terzi.


2. Il marchio d'impresa decade:


a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in


particolare circa la natura, qualita' o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e' registrato;


b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al


buon costume;


c) per omissione da parte del titolare dei controlli previsti


dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo.



Ratio Legis


Spiegazione