1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i
diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, e' vietato, quando sia idoneo ad
ingannare il
pubblico ((o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta)), l'uso di
indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonche' l'uso di qualsiasi mezzo nella
designazione o presentazione di un
prodotto che indichino o suggeriscano che il
prodotto stesso proviene da una localita' diversa dal vero luogo di origine, oppure che il
prodotto presenta le qualita' che sono proprie dei prodotti che
provengono da una localita' designata da un indicazione geografica.
2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attivita' economica del
proprio nome o del nome del
proprio dante causa nell'attivita' medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da
ingannare il pubblico.