Art. n°
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Art. 81-ter Codice proprietà industriale

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Definizioni

Dispositivo

Art. 81-ter

(( (Definizioni)


1. Ai fini del presente codice si intende per:


a) materiale biologico: un materiale contenente informazioni


genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico;


b) procedimento microbiologico: qualsiasi procedimento nel quale


si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico o che produce un materiale microbiologico.


2. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali e'


essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione.


3. La nozione di varieta' vegetale e' definita dall'articolo 5 del


regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.))



Ratio Legis


Spiegazione