Art. 81-ter Codice proprietà industriale
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Definizioni
Dispositivo
Art. 81-ter
(( (Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) materiale biologico: un materiale contenente informazioni
genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico;
b) procedimento microbiologico: qualsiasi procedimento nel quale
si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico o che produce un materiale microbiologico.
2. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali e'
essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione.
3. La nozione di varieta' vegetale e' definita dall'articolo 5 del
regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.))
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Spiegazione