Art. n°
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Art. 81-quinquies Codice proprietà industriale

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Esclusioni

Dispositivo

Art. 81-quinquies

(( (Esclusioni)


1. Ferme le esclusioni di cui all'articolo 45, comma 4, sono


esclusi dalla brevettabilita':


a) il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari


stadi del suo sviluppo, nonche' la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignita' e l'integrita' dell'uomo e dell'ambiente;


b) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale e' contrario


alla dignita' umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell'ambiente e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversita' ed alla prevenzione di gravi danni ambientali, in conformita' ai principi contenuti nell'articolo 27, paragrafo 2, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). Tale esclusione riguarda, in particolare:


1) ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque


sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell'organismo donato e la finalita' della clonazione;


2) i procedimenti di modificazione dell'identita' genetica


germinale dell'essere umano;


3) ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee


di cellule staminali embrionali umane;


4) i procedimenti di modificazione dell'identita' genetica


degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilita' medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonche' gli animali risultanti da tali procedimenti;


5) le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico,


il, cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalita' eugenetiche e non diagnostiche;


c) una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un


gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata; ciascuna sequenza e' considerata autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione.


2. E', comunque, escluso dalla brevettabilita' ogni procedimento


tecnico che utilizzi cellule embrionali umane.))



Ratio Legis


Spiegazione