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Art. 120. Codice proprietà industriale

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Giurisdizione e competenza

Dispositivo

Art. 120.

Giurisdizione e competenza


1. Le azioni in materia di proprieta' industriale i cui titoli sono


concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorita' giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l'azione di nullita' o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non e' stato ancora concesso, la sentenza puo' essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o piu' volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire.


2. Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti


all'autorita' giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto nel comma 3. Quando il convenuto non ha residenza, ne' domicilio ne' dimora nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all'autorita' giudiziaria del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio.


Qualora ne' l'attore, ne' il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora e' competente l'autorita' giudiziaria di Roma.


3. L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda di


registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorita' giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio cosi' eletto puo' essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.


4. La competenza in materia di diritti di proprieta' industriale


appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal D.LGS. 27 giugno 2003, n. 168.


5. Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai


sensi dell'articolo 91 del regolamento (CE) n. 40/94 e dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma 4.


6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto


dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorita' giudiziaria dotata ((di)) sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi.


((6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente


articolo si applicano altresi' alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare.))



Ratio Legis


Spiegazione