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Art. 122. Codice proprietà industriale

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Legittimazione all'azione di nullita' e di decadenza

Dispositivo

Art. 122.

Legittimazione all'azione di nullita' e di decadenza


1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione


diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullita' di un titolo di proprieta' industriale puo' essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento del pubblico ministero non e' obbligatorio. (8)


2 L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullita' di un


marchio per la sussistenza di diritti anteriori oppure perche' l'uso del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprieta' industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure perche' il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure al ritratto oppure perche' la registrazione del marchio e' stata effettuata a nome del non avente diritto, puo' essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto.


3. L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullita' di un


disegno o modello per la sussistenza dei diritti anteriori di cui all'articolo 43, comma 1, lettera d) ed e), oppure perche' la registrazione e' stata effettuata a nome del non avente diritto oppure perche' il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale - testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificata con Legge 28 aprile 1976, n. 424, o di disegni, emblemi e stemmi che rivestano un particolare interesse pubblico nello Stato, puo' essere rispettivamente esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto oppure da chi abbia interesse all'utilizzazione.


4. L'azione di decadenza o di nullita' di un titolo di proprieta'


industriale e' esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto ((in quanto titolari di esso)).


5. Le sentenze che dichiarano la nullita' o la decadenza di un titolo di proprieta' industriale sono annotate nel registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.


6. Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di titoli di proprieta' industriale deve essere comunicata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, a cura di chi promuove il giudizio.


7. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto,


l'autorita' giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere nel merito, dispone che tale comunicazione venga effettuata.


8. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio italiano brevetti e


marchi copia di ogni sentenza in materia di titoli di proprieta' industriale.


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AGGIORNAMENTO (8)


La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 19, comma 4)


che "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".



Ratio Legis


Spiegazione