Art. 139. Codice proprietà industriale
Effetti della trascrizione
Dispositivo
Effetti della trascrizione
1. Gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e
sentenze indicati alle lettere d), i) ed l) dell'articolo 138, finche' non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprieta' industriale.
2. Nel conflitto di piu' acquirenti dello stesso diritto di
proprieta' industriale dal medesimo titolare, e' preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto.
3. La trascrizione del verbale di pignoramento, finche' dura la sua
efficacia, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti. Gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purche' avvenga entro tre mesi dalla data della aggiudicazione stessa.
4. I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima
successione e le sentenze relative sono trascritti solo per stabilire la continuita' dei trasferimenti.
5. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o
in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, a condizione che siano stati ((iscritti nel registro dei brevetti europei o trascritti)) nel Registro italiano dei brevetti europei.
Ratio Legis
Spiegazione