Art. 141. Codice proprietà industriale
Espropriazione
Dispositivo
Espropriazione
1. Con esclusione dei diritti sui marchi, i diritti di proprieta'
industriale, ancorche' in corso di registrazione o di brevettazione, possono essere espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilita'.
2. L'espropriazione puo' essere limitata al diritto di uso per i
bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni in materia di licenze obbligatorie in quanto compatibili.
3. Con l'espropriazione anzidetta, quando sia effettuata
nell'interesse della difesa militare del Paese e riguardi titoli di proprieta' industriale di titolari italiani, e' trasferito all'amministrazione espropriante anche il diritto di chiedere titoli di proprieta' industriale all'estero.
Ratio Legis
Spiegazione