Art. 142. Codice proprietà industriale
Decreto di espropriazione
Dispositivo
Decreto di espropriazione
1. L'espropriazione viene disposta per decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, se il provvedimento interessa la difesa militare del Paese o, negli altri casi, la Commissione dei ricorsi.
2. Il decreto di espropriazione nell'interesse della difesa
militare del Paese, quando viene emanato prima della stampa dell'attestato di brevettazione o di registrazione, puo' contenere l'obbligo e stabilire la durata del segreto sull'oggetto del titolo di proprieta' industriale.
3. La violazione del segreto e' punita ai sensi dell'articolo 262
del codice penale.
4. Nel decreto di espropriazione e' fissata l'indennita' spettante
al titolare del diritto di proprieta' industriale, determinata sulla base del valore di mercato di esso, sentita la Commissione dei ricorsi.
((5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.))
Ratio Legis
Spiegazione