Art. n°
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Art. 151. Codice proprietà industriale

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Deposito della domanda internazionale

Dispositivo

Art. 151.

Deposito della domanda internazionale


1. Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il


domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il quale agisce in qualita' di ufficio ricevente ai sensi dell'articolo 10 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con Legge 26 maggio 1978, n. 260.


2. La domanda puo' essere presentata presso l'Ufficio italiano


brevetti e marchi secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione; la data di deposito della domanda viene determinata a norma dell'articolo 11 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.


3. La domanda internazionale puo' essere depositata anche presso


l'Ufficio europeo dei brevetti, nella sua qualita' di ufficio ricevente, ai sensi dell'articolo 151 della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con Legge 26 maggio 1978, n. 260, e presso l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra quale ufficio ricevente, osservate le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2.



Ratio Legis


Spiegazione