Art. n°
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Art. 207. Codice proprietà industriale

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Esame di abilitazione

Dispositivo

Art. 207.

Esame di abilitazione


1. L'abilitazione e' concessa previo superamento di un esame


sostenuto davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione:


a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un


suo delegato con funzione di presidente;


b) da un membro della commissione dei ricorsi, designato dal


presidente della stessa con funzione di vice-presidente;


c) da due professori universitari, rispettivamente, di materie


giuridiche e tecniche, designati dal Ministro delle attivita' produttive;


d) da quattro consulenti in proprieta' industriale abilitati,


designati dal consiglio di cui all'articolo 215, di cui due scelti fra i dipendenti di enti o imprese e due che esercitano la professione in modo autonomo;


e) da membri supplenti che possono sostituire quelli di cui


((alle)) lettere b), c) e d), se impossibilitati.


2. E' ammessa all'esame di abilitazione qualsiasi persona che:


a) abbia conseguito:


1) la laurea o un titolo universitario equipollente in


qualsiasi Paese estero;


2) un diploma o un titolo rilasciato da un Paese membro


dell'Unione europea includenti l'attestazione che il candidato abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in un'universita' o in un istituto d'istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione che il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all'attivita' di consulente in proprieta' industriale in materia di brevetti d'invenzione e modelli ovvero in materia di marchi e disegni e modelli a seconda dell'abilitazione richiesta;


b) abbia compiuto presso societa', uffici o servizi specializzati


in proprieta' industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo, documentato in modo idoneo.


3. E' ammessa all'esame di abilitazione per l'iscrizione nella



Ratio Legis


Spiegazione