Art. 207. Codice proprietà industriale
Esame di abilitazione
Dispositivo
Esame di abilitazione
1. L'abilitazione e' concessa previo superamento di un esame
sostenuto davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione:
a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un
suo delegato con funzione di presidente;
b) da un membro della commissione dei ricorsi, designato dal
presidente della stessa con funzione di vice-presidente;
c) da due professori universitari, rispettivamente, di materie
giuridiche e tecniche, designati dal Ministro delle attivita' produttive;
d) da quattro consulenti in proprieta' industriale abilitati,
designati dal consiglio di cui all'articolo 215, di cui due scelti fra i dipendenti di enti o imprese e due che esercitano la professione in modo autonomo;
e) da membri supplenti che possono sostituire quelli di cui
((alle)) lettere b), c) e d), se impossibilitati.
2. E' ammessa all'esame di abilitazione qualsiasi persona che:
a) abbia conseguito:
1) la laurea o un titolo universitario equipollente in
qualsiasi Paese estero;
2) un diploma o un titolo rilasciato da un Paese membro
dell'Unione europea includenti l'attestazione che il candidato abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in un'universita' o in un istituto d'istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione che il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all'attivita' di consulente in proprieta' industriale in materia di brevetti d'invenzione e modelli ovvero in materia di marchi e disegni e modelli a seconda dell'abilitazione richiesta;
b) abbia compiuto presso societa', uffici o servizi specializzati
in proprieta' industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo, documentato in modo idoneo.
3. E' ammessa all'esame di abilitazione per l'iscrizione nella
Ratio Legis
Spiegazione