1. Le disposizioni dell'articolo 109 del presente codice si applicano ai brevetti per nuove varieta'
vegetali concessi conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, non
scaduti o decaduti alla data di
entrata in vigore del decreto
legislativo 3 novembre 1998, n. 455.
2. I licenziatari e coloro che, alla data di
entrata in vigore del decreto
legislativo 3 novembre 1998, n. 455, hanno compiuto seri ed effettivi investimenti per l'utilizzo delle nuove varieta'
vegetali coperte dal
diritto di
costitutore hanno
diritto di
ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facolta' non si applica ai contraffattori dei
diritti non ancora scaduti.
((2-bis. I
diritti annuali versati dalla data di deposito per il mantenimento in vita delle domande e delle privative per novita'
vegetali gia' depositate o concesse alla data del 29 marzo 1999 sono considerati valido
pagamento dei corrispondenti
diritti annuali dovuti dalla concessione della
privativa in conformita' all'articolo 25 del decreto
legislativo 3 novembre 1998, n. 455.))