1. Le
invenzioni dei dipendenti il cui rapporto di lavoro
intercorre con un'universita' o con una
pubblica Amministrazione avente tra i suoi compiti
istituzionali finalita' di
ricerca sono
soggette alla disciplina, dettata rispettivamente dall'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127,
introdotto dalla
Legge 18 ottobre 2001, n. 383, dal testo originario dell'articolo 65 del presente Codice e dal testo attuale del medesimo articolo, in vigore al
momento in cui le
invenzioni sono state conseguite, ancorche' in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.))