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Codici:
Aggiornamenti: 2020=16.6.2020, 2018=2.3.2018, gli altri del 26.8.2014. GRATUITI E NON UFFICIALI da Normattiva
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Articolo 23 Limitazioni
1. Il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all' articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, qualora tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:
d)
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la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
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e)
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altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;
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f)
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la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;
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g)
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le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;
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h)
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una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a), a e) e g);
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2. In particolare qualsiasi misura legislativa di cui al paragrafo 1 contiene disposizioni specifiche riguardanti almeno, se del caso:
d)
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le garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti;
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f)
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i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento;
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h)
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il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa.
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GDPR CAPO III Diritti dell'interessato Sezione 5 Limitazioni
^ Articolo 23 Limitazioni 1. Il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all' articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, qualora tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:
a)
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la sicurezza nazionale;
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c)
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la sicurezza pubblica;
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d)
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la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
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e)
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altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;
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f)
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la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;
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g)
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le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;
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h)
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una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a), a e) e g);
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i)
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la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui;
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j)
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l'esecuzione delle azioni civili.
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2. In particolare qualsiasi misura legislativa di cui al paragrafo 1 contiene disposizioni specifiche riguardanti almeno, se del caso:
a)
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le finalità del trattamento o le categorie di trattamento;
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b)
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le categorie di dati personali;
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c)
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la portata delle limitazioni introdotte;
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d)
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le garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti;
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e)
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l'indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari;
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f)
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i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento;
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g)
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i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e
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h)
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il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa.
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