Leggi le fonti citate: ![]() Art. 215. ((Separazione dei beni.)) ((I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarita' esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio)). ![]() Art. 216. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151)) ![]() Art. 217. ((Amministrazione e godimento dei beni.)) ((Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui e' titolare esclusivo. Se ad uno dei coniugi e' stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli e' tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato. Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati. Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti)). ![]() Art. 218. ((Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge. )) ((Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge e' soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario)). ![]() Art. 219. ((Prova della proprieta' dei beni.)) ((Il coniuge puo' provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprieta' esclusiva di un bene. I beni di cui nessuno dei coniugi puo' dimostrare la proprieta' esclusiva sono di proprieta' indivisa per pari quota di entrambi i coniugi)). ![]() Art. 220. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151)) ![]() Art. 221. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151)) ![]() Art. 222. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151)) ![]() Art. 223. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151)) ![]() Art. 224. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151)) ![]() Art. 225. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151)) ![]() Art. 226. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151)) ![]() Art. 227. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151)) ![]() Art. 228. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151)) ![]() Art. 229. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151)) ![]() Art. 230. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
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