![]() Art. 978. (Costituzione). L'usufrutto e' stabilito dalla legge o dalla volonta' dell'uomo. Puo' anche acquistarsi per usucapione. ![]() Art. 979. (Durata). La durata dell'usufrutto non puo' eccedere la vita dell'usufruttuario. L'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non puo' durare piu' di trent'anni. ![]() Art. 980. (Cessione dell'usufrutto). L'usufruttuario puo' cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se cio' non e' vietato dal titolo costitutivo. La cessione dev'essere notificata al proprietario; finche' non sia stata notificata, l'usufruttuario e' solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.
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