![]() Art. 1253. (Effetti della confusione). Quando le qualita' di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati. ![]() Art. 1254. (Confusione rispetto ai terzi). La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito. ![]() Art. 1255. (Riunione delle qualita' di fideiussore e di debitore). Se nella medesima persona si riuniscono le qualita' di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purche' il creditore vi abbia interesse.
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