![]() Art. 2878. (Cause di estinzione). L'ipoteca si estingue: 1) con la cancellazione dell'iscrizione; 2) con la mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine indicato dall'art. 2847; 3) con l'estinguersi dell'obbligazione; 4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto e' stabilito dall'art. 2742; 5) con la rinunzia del creditore; 6) con lo spirare del termine a cui l'ipoteca e' stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva; 7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche. ![]() Art. 2879. (Rinunzia all'ipoteca). La rinunzia del creditore all'ipoteca deve essere espressa e deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullita'. La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell'ipoteca abbiano acquistato il diritto all'ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell'articolo 2843. ![]() Art. 2880. (Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi). Riguardo ai beni acquistati da terzi, l'ipoteca si estingue per prescrizione, indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione e d'interruzione. ![]() Art. 2881. (Nuova iscrizione dell'ipoteca). Salvo diversa disposizione di legge, se la causa estintiva dell'obbligazione e' dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero e' dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all'ipoteca, e l'iscrizione non e' stata conservata, si puo' procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data.
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