![]() Art. 2882. (Formalita' per la cancellazione). La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore. Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837. ![]() Art. 2883. (Capacita' per consentire la cancellazione). Chi non ha la capacita' richiesta per liberare il debitore non puo' consentire la cancellazione dell'iscrizione, se non e' assistito dalle persone il cui intervento e' necessario per la liberazione. Il rappresentante legale dell'incapace e ogni altro amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non possono consentire la cancellazione dell'iscrizione, ove il credito non sia soddisfatto. ![]() Art. 2884. (cancellazione ordinata con sentenza). La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando e' ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorita' competenti. ![]() Art. 2885. (cancellazione sotto condizione). Se e' stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra condizione, la cancellazione non puo' essere eseguita se non si fa constare al conservatore che la condizione e' stata adempiuta. ![]() Art. 2886. (Formalita' per la cancellazione). Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l'atto su cui la richiesta e' fondata. La cancellazione di un'iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all'iscrizione medesima, con l'indicazione del titolo dal quale e' stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare la sottoscrizione del conservatore. ![]() Art. 2887. (cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine). ((La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione risultante da un titolo all'ordine e' consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l'atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale e' restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l'annotazione della cancellazione)). La cancellazione dell'ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima. ![]() Art. 2888. (Rifiuto di cancellazione). Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di un'iscrizione, il richiedente puo' proporre reclamo all'autorita' giudiziaria.
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