Art. 32 TUF 16.3.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Promozione e collocamento a distanza di servizi
Dispositivo
Art. 32
Promozione e collocamento a distanza di servizi
(( e attivita' )) di investimento e strumenti finanziari
1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicita', che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.
(( 2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' disciplinare con regolamento, in conformita' ai principi stabiliti nell'articolo 30 e nel D.LGS. 19 agosto 2005, n. 190, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attivita' di investimento e di prodotti finanziari. ))
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Ratio Legis
Spiegazione