Art. 70 TUF 16.3.2018
Riconoscimento dei mercati.
Dispositivo
(( (Riconoscimento dei mercati). ))
((1. La Consob, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorita', puo' riconoscere mercati extra-UE di strumenti finanziari, al fine di estenderne l'operativita' sul territorio della Repubblica.
2. I gestori dei mercati regolamentati che intendano estendere in Stati non UE l'operativita' dei mercati da essi gestiti, ne danno comunicazione alla Consob, che rilascia il proprio nulla-osta previa stipula di accordi con le corrispondenti autorita' estere. Per i mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato la comunicazione e' data alla Banca d'Italia, che rilascia il proprio nulla-osta previa stipula di accordi con le competenti autorita' estere e ne informa la Consob.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Consob o la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, accertano che le informazioni sugli strumenti finanziari e sugli emittenti, le modalita' di formazione dei prezzi, le modalita' di liquidazione dei contratti, le norme di vigilanza sui mercati e sugli intermediari siano equivalenti a quanto disposto dalla normativa vigente in Italia con riferimento ai mercati regolamentati, e comunque in grado di assicurare adeguata tutela degli investitori.
4. La Consob puo' specificare, con regolamento, le modalita' e le condizioni per riconoscere mercati extra-UE di strumenti finanziari.))
((73))
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AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".
Ratio Legis
Spiegazione