Art. n°
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Art. 78 TUF 16.3.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Informazioni da fornire ai fini della trasparenza e dell'effettuazione degli altri calcoli e obblighi di pubblicazione.

Dispositivo

Art. 78

(( (informazioni da fornire ai fini della trasparenza e dell'effettuazione degli altri calcoli e obblighi di pubblicazione).))


((1. Al fine dell'applicazione dei requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione imposti dagli articoli da 3 a 11 e da 14 a 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 e dell'implementazione del regime previsto dall'articolo 32 del medesimo regolamento in connessione con l'obbligo di negoziazione su strumenti derivati, nonche' per determinare se un'impresa di investimento e' un internalizzatore sistematico, la Consob, secondo le modalita' e i termini dalla stessa determinati con regolamento, puo' chiedere informazioni:


a) alle sedi di negoziazione;


b) ai dispositivi di pubblicazione autorizzati; e


c) ai fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione.


2. Gli obblighi di pubblicazione imposti dalle disposizioni contenute nei Titoli II e III del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione sono assolti dalla Consob attraverso la messa a disposizione dei dati e delle informazioni sul proprio sito internet.


3. Le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni assegnate alla Banca d'Italia nel presente capo, ottenute ai sensi del comma 1, sono trasmesse dalla Consob alla Banca d'Italia secondo il contenuto, le modalita' e i tempi stabiliti nel protocollo di intesa previsto dall'articolo 62-ter, comma 4.))


((73))


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AGGIORNAMENTO (73)


Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".



Ratio Legis


Spiegazione