Art. n°
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Art. 101-bis TUF 16.3.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Definizioni e ambito applicativo.

Dispositivo

Art. 101-bis

(Definizioni e ambito applicativo).


1. Ai fini del presente capo si intendono per "societa' italiane quotate" le societa' con sede legale nel territorio italiano e con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario.


2. Ai fini del presente capo e dell'articolo 123-bis, per "titoli" si intendono gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nell'assemblea ordinaria o straordinaria.


3. Gli articoli 102, commi 2 e 5, l'articolo 103, comma 3-bis, ogni altra disposizione del presente decreto che pone a carico dell'offerente o della societa' emittente specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti, nonche' gli articoli 104, 104-bis e 104-ter, non si applicano alle:


a) offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli;


b) offerte pubbliche di acquisto o scambio che non hanno ad oggetto titoli che attribuiscono il diritto di voto sugli argomenti di cui all'articolo 105, commi 2 e 3;


c) offerte pubbliche di acquisto o di scambio promosse da chi (( detiene )) individualmente, direttamente o indirettamente, (( la maggioranza )) dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della societa';


d) offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto azioni proprie.


(( 3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, la Consob puo' individuare con regolamento le offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, alle quali le disposizioni della presente Sezione non si applicano in tutto o in parte, ove cio' non contrasti con le finalita' indicate all'articolo 91.


4. Per "persone che agiscono di concerto" si intendono i soggetti che cooperano tra di loro sulla base di un accordo, espresso o tacito, verbale o scritto, ancorche' invalido o inefficace, volto ad acquisire, mantenere o rafforzare il controllo della societa' emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio.


4-bis. Sono, in ogni caso, persone che agiscono di concerto:


a) gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto dall'articolo 122, comma 1 e comma 5 lettere a), b), c) e d);


b) un soggetto, il suo controllante, e le societa' da esso controllate;


c) le societa' sottoposte a comune controllo;


d) una societa' e i suoi amministratori, componenti del consiglio di gestione, o di sorveglianza o direttori generali;


4-ter. Fermo restando il comma 4-bis, la Consob individua con regolamento:


a) i casi per i quali si presume che i soggetti coinvolti siano persone che agiscono di concerto ai sensi del comma 4, salvo che provino che non ricorrono le condizioni di cui al medesimo comma;


b) i casi nei quali la cooperazione tra piu' soggetti non configura un'azione di concerto ai sensi del comma 4. ))



Ratio Legis


Spiegazione