Art. 101-ter TUF 16.3.2018
Autorita' di vigilanza e diritto applicabile.
Dispositivo
(( (Autorita' di vigilanza e diritto applicabile). ))
(( 1. La Consob vigila sulle offerte pubbliche di acquisto o di scambio in conformita' alle disposizioni del presente capo.
2. Ai fini del riparto delle competenze tra la Consob e le autorita' degli altri Stati comunitari con riguardo alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto titoli di societa' regolate dal diritto di uno Stato comunitario, e strumentali o successive all'acquisizione del controllo secondo il diritto nazionale della societa' emittente, si osservano le disposizioni seguenti.
3. La Consob vigila sullo svolgimento delle offerte pubbliche:
a) aventi a oggetto titoli emessi da una societa' la cui sede legale e' situata nel territorio italiano e ammessi alla negoziazione su uno o piu' mercati regolamentati italiani;
b) aventi ad oggetto titoli emessi da una societa' la cui sede legale e' situata in uno Stato comunitario diverso dall'Italia e ammessi alla negoziazione esclusivamente su mercati regolamentati italiani;
c) aventi ad oggetto titoli emessi da una societa' la cui sede legale e' situata in uno Stato comunitario diverso dall'Italia e ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e di altri Stati comunitari diversi da quello dove la societa' ha la propria sede legale, qualora siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano ovvero, qualora i titoli siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione contemporaneamente sui mercati regolamentati italiani e di altri Stati comunitari, nel caso in cui la societa' emittente scelga la Consob quale autorita' di vigilanza, informandone i suddetti mercati e le loro autorita' di vigilanza il primo giorno della negoziazione. La Consob stabilisce con regolamento le modalita' e i termini per la comunicazione al pubblico della decisione della societa' emittente relativa alla scelta dell'autorita' competente per la vigilanza sull'offerta.
4. Nei casi in cui la Consob sia l'autorita' di vigilanza competente ai sensi del comma 3, lettere b) e c), sono disciplinate dal diritto italiano le questioni inerenti al corrispettivo dell'offerta, alla procedura, con particolare riguardo agli obblighi di informazione sulla decisione dell'offerente di procedere all'offerta, al contenuto del documento di offerta e alla divulgazione dell'offerta. Per le questioni riguardanti l'informazione che deve essere fornita ai dipendenti della societa' emittente, per le questioni di diritto societario con particolare riguardo a quelle relative alla soglia al cui superamento consegue l'obbligo di offerta pubblica di acquisto, alle deroghe a tale obbligo e alle condizioni in presenza delle quali l'organo di amministrazione della societa' emittente puo' compiere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, le norme applicabili e l'autorita' competente sono quelle dello Stato membro in cui la societa' emittente ha la propria sede legale.
5. Nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto titoli emessi da societa' la cui sede legale e' situata nel territorio italiano e ammessi alla negoziazione esclusivamente su uno o piu' mercati regolamentati di altri Stati comunitari, sono disciplinate dal diritto italiano le materie indicate nel comma 4, secondo periodo e l'autorita' competente in relazione ad esse e' la Consob. ))
Ratio Legis
Spiegazione