Art. 107 TUF 16.3.2018
Offerta pubblica di acquisto preventiva
Dispositivo
Offerta pubblica di acquisto preventiva
1. Oltre che nei casi indicati nell'articolo 106, commi 4 e 5, l'obbligo di offerta pubblica previsto dal medesimo articolo, commi 1 e 3, non sussiste se la partecipazione viene a essere detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto almeno il sessanta per cento dei titoli di ciascuna categoria , ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) ((l'offerente e le persone che agiscono di concerto con lui,)) non abbiano acquistato partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva, nei dodici mesi precedenti la comunicazione alla CONSOB prevista dall'articolo 102, comma 1, ne' durante l'offerta;
b) l'efficacia dell'offerta sia stata condizionata all'approvazione di tanti possessori di titoli che possiedano la maggioranza dei titoli stessi , escluse dal computo i titoli detenuti , in conformita' dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 120, comma 4, lettera b), dall'offerente, dal socio di maggioranza, anche relativa, se la sua partecipazione sia superiore al dieci per cento, e dai soggetti a essi legati da uno dei rapporti indicati 101-bis, comma 4; ((31))
c) la CONSOB accordi l'esenzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni indicate nelle lettere a) e b).
2. Le modalita' di approvazione sono stabilite dalla CONSOB con regolamento. Possono esprimere il proprio giudizio sull'offerta ai sensi del comma 1, lettera b), anche i soci che non vi aderiscono.
3. L'offerente e' tenuto a promuovere l'offerta pubblica prevista dall'articolo 106 se, nei dodici mesi successivi alla chiusura dell'offerta preventiva:
a) (( l'offerente medesimo o persone che agiscono di concerto con esso, )) abbiano effettuato acquisti di partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva;
b) la societa' emittente abbia deliberato operazioni di fusione o di scissione.
----------------
AGGIORNAMENTO (31)
Il D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146 ha disposto (con l'art. 2, comma 3, lettera b)) che al comma 1, lettera b), del presente articolo, le parole: "dai soggetti ad esso legati da uno dei rapporti, indicati nell'articolo 101-bis, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "dalle persone che agiscono di concerto con lui".
Ratio Legis
Spiegazione