Art. 173-bis TUF 16.3.2018
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Falso in prospetto.
Dispositivo
Art. 173-bis
(Falso in prospetto).
1. Chiunque, allo scopo di conseguire per se' o per altri un
ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la (( offerta al
pubblico di prodotti finanziari )) o l'ammissione alla quotazione
nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in
occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con
l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone
false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a
indurre in errore i suddetti destinatari, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
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Ratio Legis
Spiegazione