Art. n°
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Art. 173-bis TUF 16.3.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Falso in prospetto.

Dispositivo

Art. 173-bis

(Falso in prospetto).


1. Chiunque, allo scopo di conseguire per se' o per altri un


ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la (( offerta al


pubblico di prodotti finanziari )) o l'ammissione alla quotazione


nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in


occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con


l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone


false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a


indurre in errore i suddetti destinatari, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.



Ratio Legis


Spiegazione