Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 187-ter TUF 16.3.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Manipolazione del mercato.

Dispositivo

Art. 187-ter

(( (Manipolazione del mercato). ))


(( 1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato,


e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro


ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di


informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde


informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o


siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.


2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro


attivita' professionale la diffusione delle informazioni va


valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie


di detta professione, salvo che tali soggetti traggano,


direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.


3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e'


punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:


a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano


idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;


b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite


l'azione di una o di piu' persone che agiscono di concerto, di


fissare il prezzo di mercato di uno o piu' strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;


c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi


od ogni altro tipo di inganno o di espediente;


d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti


in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.


4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non puo'


essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di


avere agito per motivi legittimi e in conformita' alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.


5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi


precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore


importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito


dall'illecito quando, per le qualita' personali del colpevole, per


l'entita' del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito


ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.


6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB


ovvero su proposta della medesima, puo' individuare, con proprio


regolamento, in conformita' alle disposizioni di attuazione della


direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la


procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa


direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle


previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.


7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e


le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione


dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai


sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa. ))



Ratio Legis


Spiegazione