Art. 187-ter TUF 16.3.2018
Manipolazione del mercato.
Dispositivo
(( (Manipolazione del mercato). ))
(( 1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di
informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde
informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o
siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.
2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro
attivita' professionale la diffusione delle informazioni va
valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie
di detta professione, salvo che tali soggetti traggano,
direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.
3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:
a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano
idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite
l'azione di una o di piu' persone che agiscono di concerto, di
fissare il prezzo di mercato di uno o piu' strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi
od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti
in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non puo'
essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di
avere agito per motivi legittimi e in conformita' alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi
precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore
importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito
dall'illecito quando, per le qualita' personali del colpevole, per
l'entita' del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito
ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB
ovvero su proposta della medesima, puo' individuare, con proprio
regolamento, in conformita' alle disposizioni di attuazione della
direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la
procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa
direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle
previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.
7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e
le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione
dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai
sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa. ))
Ratio Legis
Spiegazione