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Art. 192-bis TUF 16.3.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Informazioni sul governo societario

Dispositivo

Art. 192-bis

informazioni sul governo societario


1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle societa' quotate nei mercati regolamentati che omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a), ((si applica una delle seguenti sanzioni amministrative)):((73))


a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa ((, quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;));((73))


b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita';


c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero, ((fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro dieci milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.))((73))


1-bis. Per l'omissione delle comunicazioni indicate al comma 1, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l'omissione delle comunicazioni da parte della societa' o dell'ente, ((si applica una delle seguenti sanzioni amministrative)):((73))


a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa ((, quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;));((73))


b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita';


c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.


1-ter. Si applica l'articolo ((187-quinquiesdecies, comma 1-quater)).((73))


1-quater. Nei casi di inosservanza dell'ordine di eliminare le infrazioni contestate e di astenersi dal ripeterle, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo. Fermo restando quanto previsto per le persone giuridiche nei confronti delle quali e' accertata l'inosservanza dell'ordine, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine da parte della persona giuridica.


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AGGIORNAMENTO (17)


Il D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 ha disposto (con l'art. 3, comma 21) che "All'articolo 192-bis, comma 1, del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: "ovvero, nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano divulgare false informazioni relativamente all'adesione delle stesse societa' a codici di comportamento redatti da societa' di gestione dei mercati regolamentati da associazioni di categoria degli operatori, ovvero all'applicazione dei medesimi," sono soppresse".


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AGGIORNAMENTO (73)


Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".


Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 13) che le presenti modifiche si applicano alle violazioni commesse a partire dal 3 gennaio 2018.


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