![]() Art. 91 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101)) ![]() 1. Nei casi in cui ((strutture, pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie)) redigono e conservano una cartella clinica in conformita' alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilita' dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri. 2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta e' giustificata dalla documentata necessita': a) ((di esercitare)) o difendere un diritto in sede giudiziaria ((, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento,)) di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale ((...)); b) di tutelare, in conformita' alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale ((...)). ![]() 1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto e' sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresi', le disposizioni dell'articolo 109. 2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facolta' di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformita' alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento. 3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella puo' essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile. ![]() Art. 94 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))
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