Leggi le fonti citate: ![]() 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ((, ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento,)) al trattamento: a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'; b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69; c) (( ... )) finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione ((anche)) occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche ((nell'espressione accademica, artistica e letteraria.)). ![]() 1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell'interessato, purche' nel rispetto delle regole deontologiche di cui all'articolo 139. 2. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni relative: a) alle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies; b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento. 3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalita' di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico. )) ![]() 1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi ((dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento)) restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
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