Art. n°
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Art. 10 Codice Privacy 19.9.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Raccolta dei dati

Dispositivo

Art. 10

(Raccolta dei dati)


1. I soggetti di cui all'art. 1 pongono specifica attenzione nella selezione del personale incaricato della raccolta dei dati e nella definizione dell'organizzazione e delle modalita' di rilevazione, in modo da garantire il rispetto del presente codice e la tutela dei diritti degli interessati, procedendo altresi' alla designazione degli incaricati del trattamento, secondo le modalita' di legge.


2. In ogni caso, il personale incaricato della raccolta si attiene alle disposizioni contenute nel presente codice e alle istruzioni ricevute. In particolare:


a) rende nota la propria identita', la propria funzione e le finalita' della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione;


b) fornisce le informazioni di cui all'art. 10 della Legge e di cui all'art. 6 del presente codice, nonche' ogni altro chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, evitando comportamenti che possano configurarsi come artifici o indebite pressioni;


c) non svolge contestualmente presso gli stessi interessati attivita' di rilevazione di dati per conto di piu' titolari, salvo espressa autorizzazione;


d) provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della raccolta;


e) assicura una particolare diligenza nella raccolta di dati personali di cui agli articoli 22, 24 e 24 bis della legge.



Ratio Legis


Spiegazione