Art. 12 Codice Privacy 19.9.2018
Attivita' di controllo
Dispositivo
((Attivita' di controllo))
((1. Le universita', gli altri istituti o enti di ricerca e le societa' scientifiche conservano la documentazione relativa ai progetti di ricerca presentati e agli impegni sottoscritti dai ricercatori ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, e dell'art. 8, comma 2 del presente codice.
2. Gli enti di cui al comma 1:
a) assicurano la diffusione e il rispetto del presente codice fra tutti coloro che, all'interno o all'esterno dell'organizzazione, sono in qualunque forma coinvolti nel trattamento dei dati personali realizzato nell'ambito delle ricerche, anche adottando opportune misure sulla base dei propri statuti e regolamenti;
b) segnalano al Garante le violazioni del codice di cui vengono a conoscenza)).
Ratio Legis
Spiegazione