Art. n°
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Art. 3. Codice Privacy 19.9.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Requisiti e categorie dei dati

Dispositivo

Art. 3.

((Requisiti e categorie dei dati))


((1. Il trattamento effettuato nell'ambito di un sistema di informazioni creditizie riguarda solo dati riferiti al soggetto che chiede di instaurare o e' parte di un rapporto di credito con un partecipante e al soggetto coobbligato, anche in solido, la cui posizione e' chiaramente distinta da quella del debitore principale.


2. Il trattamento non puo' riguardare i dati sensibili e quelli giudiziari, e concerne dati personali di tipo obiettivo, strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita' perseguite, relativi ad una richiesta/rapporto di credito, e concernenti anche ogni vicenda intervenuta a qualsiasi titolo o causa fino alla regolarizzazione degli inadempimenti, nel rispetto dei tempi di conservazione stabiliti dall'art. 6.


3. Per ogni richiesta/rapporto di credito segnalato ad un sistema di informazioni creditizie possono essere trattate le seguenti categorie di dati, che il gestore indica in un elenco reso agevolmente disponibile su un proprio sito della rete di comunicazione, nonche' comunica analiticamente agli interessati su loro richiesta:


a) dati anagrafici, codice fiscale o partita IVA;


b) dati relativi alla richiesta/rapporto di credito, descrittivi, in particolare, della tipologia di contratto, dell'importo del credito, delle modalita' di rimborso e dello stato della richiesta o dell'esecuzione del contratto;


c) dati di tipo contabile relativi ai pagamenti, al loro andamento periodico, all'esposizione debitoria anche residua e alla sintesi dello stato contabile del rapporto;


d) dati relativi ad attivita' di recupero del credito o contenziose, alla cessione del credito o a eccezionali vicende che incidono sulla situazione soggettiva o patrimoniale di imprese, persone giuridiche o altri enti.


4. Le codifiche ed i criteri eventualmente utilizzati per registrare dati in un sistema di informazioni creditizie e per facilitarne il trattamento sono diretti esclusivamente a fornire una rappresentazione oggettiva e corretta degli stessi dati, nonche' delle vicende del rapporto di credito segnalato. L'utilizzo di tali codifiche e criteri e' accompagnato da precise indicazioni circa il loro significato, fornite dal gestore, osservate dai partecipanti e rese agevolmente disponibili da entrambi, anche a richiesta degli interessati.


5. Nel sistema di informazioni creditizie sono registrati gli estremi identificativi del partecipante che ha comunicato i dati personali relativi alla richiesta/rapporto di credito. Tali estremi sono accessibili al gestore o agli interessati e non anche intermediari partecipanti)).



Ratio Legis


Spiegazione