![]() Art. 8. ((Modalita' di trattamento)) ((1. L'investigatore privato organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 1. 2. L'investigatore privato non puo' intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati. Tali attivita' possono essere eseguite esclusivamente sulla base di apposito incarico conferito per iscritto e solo per le finalita' di cui al presente codice. 3. L'atto d'incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l'investigazione e' collegata, nonche' i principali elementi di fatto che giustificano l'investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa. 4. L'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto e puo' avvalersi solo di altri investigatori privati indicati nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico, oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilita' sia stata prevista nell'atto di incarico. Restano ferme le prescrizioni relative al trattamento dei dati sensibili contenute in atti autorizzativi del Garante. 5. Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali responsabili o incaricati del trattamento in conformita' a quanto previsto dagli articoli 29 e 30 del Codice, l'investigatore privato formula concrete indicazioni in ordine alle modalita' da osservare e vigila, con cadenza almeno settimanale, sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione a essi richiesta. 6. Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono essere informati periodicamente dell'andamento dell'investigazione, anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova)). ![]() Art. 9. ((Altre regole di comportamento)) ((1. L'investigatore privato si astiene dal porre in essere prassi elusive di obblighi e di limiti di legge e, in particolare, conforma ai principi di liceita' e correttezza del trattamento sanciti dal Codice: a) l'acquisizione di dati personali presso altri titolari del trattamento, anche mediante mera consultazione, verificando che si abbia titolo per ottenerli; b) il ricorso ad attivita' lecite di rilevamento, specie a distanza, e di audio/videoripresa; c) la raccolta di dati biometrici. 2. L'investigatore privato rispetta nel trattamento dei dati le disposizioni di cui all'art. 2, commi 4, 5 e 6 del presente codice)). ![]() Art. 10. ((Conservazione e cancellazione dei dati)) ((1. Nel rispetto dell'art. 11, comma 1, lettera e) del Codice i dati personali trattati dall'investigatore privato possono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per eseguire l'incarico ricevuto. A tal fine deve essere verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilita' dei dati rispetto alle finalita' perseguite e all'incarico conferito. 2. Una volta conclusa la specifica attivita' investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l'incarico, i quali possono consentire, anche in sede di mandato, l'eventuale conservazione temporanea di materiale strettamente personale dei soggetti che hanno curato l'attivita' svolta, a i soli fini dell'eventuale dimostrazione della liceita' e correttezza del proprio operato. Se e' stato contestato il trattamento il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico possono anche fornire all'investigatore il materiale necessario per dimostrare la liceita' e correttezza del proprio operato, per il tempo a cio' strettamente necessario. 3. La sola pendenza del procedimento al quale l'investigazione e' collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato, non costituiscono, di per se stessi, una giustificazione valida per la conservazione dei dati da parte dell'investigatore privato)). ![]() Art. 11. ((Informativa)) ((1. L'investigatore privato puo' fornire l'informativa in un unico contesto ai sensi dell'art. 3 del presente codice, ponendo in particolare evidenza l`identita' e la qualita' professionale dell'investigatore, nonche' la natura facoltativa del conferimento dei dati)).
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