Art. 4. Codice Privacy 19.9.2018
Informativa agli interessati
Dispositivo
((Informativa agli interessati))
((1. Per il trattamento delle informazioni provenienti dalle fonti di cui al precedente art. 3, considerato il rilevante numero di interessati e la peculiare natura delle stesse informazioni, tale da comportare un impiego di mezzi da ritenersi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, il fornitore rende l'informativa all'interessato, in forma non individuale, attraverso modalita' semplificate rispetto a quelle ordinarie previste dall'art. 13, comma 5), lett. c), del Codice e, in particolare, attraverso un'informativa predisposta in apposite comunicazioni sul portale Internet costituito, anche a tal fine, dai fornitori di informazioni commerciali.
2. L'informativa di cui al precedente comma contiene gli elementi previsti dall'art. 13, comma 1, del Codice, indicati mediante una descrizione sintetica delle principali caratteristiche del trattamento effettuato dai fornitori, autonomi titolari, e deve recare obbligatoriamente:
a) l'indicazione dei responsabili del trattamento, qualora designati, e/o l'elenco degli stessi, anche al fine di ottenere il riscontro in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice (art. 13, comma 1, lett. f), del Codice);
b) l'indicazione dei siti Internet o altre sedi dove sia agevolmente e gratuitamente consultabile la specifica e dettagliata informativa di ciascun fornitore;
c) l'indicazione delle modalita' attraverso le quali e' possibile esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice.
3. I fornitori aventi un fatturato annuale per servizi di informazione commerciale non superiore a € 300.000,00 (trecentomila), possono rendere l'informativa solo attraverso la relativa comunicazione sul proprio sito Internet)).
Ratio Legis
Spiegazione