Art. 35 Codice Crisi 2019
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Morte del debitore
Dispositivo
Art. 35
Morte del debitore
1. Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione concorsuale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.
2. Se ci sono piu' eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che e' designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato.
Articoli correlati nel
Codice Crisi 2019
Ratio Legis
Spiegazione