Art. 83 Codice Crisi 2019
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Conversione in procedura liquidatoria
Dispositivo
Art. 83
Conversione in procedura liquidatoria
1. In ogni caso di revoca o risoluzione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.
2. Se la revoca o la risoluzione consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 puo' essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.
3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.
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Ratio Legis
Spiegazione