Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 121 Codice Crisi 2019

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Presupposti della liquidazione giudiziale

Dispositivo

Art. 121

Presupposti della liquidazione giudiziale


1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.



Ratio Legis


Spiegazione