![]() 1. La liquidazione coatta amministrativa e' il procedimento concorsuale amministrativo che si applica nei casi espressamente previsti dalla legge. 2. La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa puo' essere disposta e l'autorita' competente a disporla. ![]() 1. La liquidazione coatta amministrativa e' regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente. 2. I rinvii al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono fatti alle disposizioni del presente codice della crisi e dell'insolvenza e secondo le norme di coordinamento. 3. Le disposizioni di questo titolo non si applicano agli enti pubblici.
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