Art. n°
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Art. 374. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Autorizzazione del giudice tutelare.

Dispositivo

Art. 374.

(Autorizzazione del giudice tutelare).


Il tutore non puo' senza l'autorizzazione del giudice tutelare:


1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;


2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;


3) accettare eredita' o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;


4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore eta';


5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.



Ratio Legis


Spiegazione