Art. 379. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Gratuita' della tutela.
Dispositivo
Art. 379.
(Gratuita' della tutela).
L'ufficio tutelare e' gratuito.
Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entita' del patrimonio e le difficolta' dell'amministrazione, puo' assegnare al tutore un'equa indennita'. Puo' altresi', se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilita', da una o piu' persone stipendiate.
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
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